L’ARERA ha comunicato a quanto ammontano gli sconti in bolletta per i percettori del Bonus disagio fisico. A chi spetta?
Il Bonus disagio fisico è un’agevolazione riconosciuta a chi è affetto da una grave malattia.
Il beneficiario, tuttavia, deve provare l’uso di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, necessarie sulla base della patologia posseduta. Il mantenimento di tale strumentazione ha, infatti, un costo molto elevato a causa del consumo di energia.
In particolare, si tratta di apparecchiature di supporto alla funzione cardio- respiratoria (come ventilatori polmonari e aspiratori), di supporto alla funzione renale (come apparecchiature per dialisi peritoneale e per emodialisi), di supporto alla funzione alimentare e all’attività di somministrazione (come nutripompe), di mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento per disabili (come carrozzine elettriche e sollevatori) e di dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito (come i materassi).
Quali sono i requisiti per ottenere il Bonus e a quanto ammonta? Analizziamo tutti i dettagli.
Per ricevere il Bonus disagio fisico, bisogna inviare richiesta presso il Comune di residenza o un CAF, allegando i seguenti documenti:
Non è, invece, necessario l’ISEE perché l’agevolazione non è legata a requisiti reddituali.
L’importo del Bonus è calcolato dall’ARERA a seconda della potenza contrattuale, dal tipo di apparecchiatura e dal tempo di utilizzo giornaliero.
Per scoprire se il beneficio è stato approvato, basta controllare la bolletta. Se è in corso di erogazione, sotto la voce “Totale servizi di rete – quota fissa“, sono indicati l’avvenuta approvazione del Bonus e l’importo. È possibile verificare tali informazioni anche telefonando il numero verde 800 166 654 o collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, accedendo alla sezione “Controlla online la tua pratica“.
Se viene interrotto l’uso delle apparecchiature medicali, è necessario avvertire subito il gestore dell’energia elettrica. Nel caso in cui si percepisca l’agevolazione senza possedere i requisiti richiesti, si è obbligati a restituire le somme ricevute.
Se, infine, c’è una variazione del gestore, il Bonus disagio fisico continua a essere corrisposto con continuità dal nuovo fornitore, senza la necessità di una nuova domanda.
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