Il conteggio del periodo di comporto è differente tra lavoratori disabili e non. Vediamo quali malattie non rientrano nel calcolo.
I disabili sono tutelati dallo Stato anche con un diverso calcolo del periodo di comporto rispetto a quello utilizzato per gli altri lavoratori. C’è un elenco – non tassativo – delle malattie che si possono non considerare.
Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenze di un dipendente per malattia superato il quale scatta il licenziamento. Il tetto massimo è indicato nel Contratto Collettivo del Lavoro di riferimento. Generalmente i CCNL prevedono un periodo aggiuntivo al comporto in cui il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita e non conteggiabili per l’anzianità retributiva.
L’articolo 2110 del Codice Civile disciplina il periodo di comporto per malattia ossia la possibilità per il lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro per un determinato lasso temporale in caso di insorgenza di una malattia – così come infortunio, gravidanza, puerperio – senza rischiare il licenziamento. La Cassazione ha stabilito diversi sistemi di conteggio tra lavoratori disabili e altri dipendenti. C’è un elenco che raccoglie le malattie che non rientrano nel periodo di comporto ma non è esaustivo. Occorre distinguere caso per caso e far attenzione al possibile atteggiamento discriminatorio da parte del datore di lavoro che renderebbe nullo il licenziamento.
In generale non si calcolano nel comporto le assenze per infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL anche se la colpa è del dipendente. Aggiungiamo i 30 giorni di congedo per cure per invalidi, mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% e l’assenza legata ad una malattia provocata dalla gravidanza (inclusa l’interruzione di gravidanza entro il 180esimo giorno di gestazione).
Non si conteggiano le assenza per gravi patologie che determinano la necessità di terapie salvavita. I malati oncologici, ad esempio, non possono essere licenziati pur superando il periodo di comporto. In caso contrario si tratterebbe di discriminazione indiretta. L’assenza consentita indicata nel CCNL, dunque, non può essere uguale per tutti i dipendenti ma deve essere diversificata tra lavoratori sani e disabili.
In più si concedono accomodamenti ragionevoli (Direttiva europea 2000/78/CE) per proteggere il posto di lavoro dei dipendenti svantaggiati. In questo caso il periodo di comporto può essere esteso fino a 6 mesi dimostrando solidarietà ed equità. Vale per il tumore, ad esempio, così come per altre gravi patologie i cui tempi di cura e ripresa si prevedono molto lunghi. In caso di licenziamento, dunque, il dipendente avrebbe diritto ad essere reintegrato.
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