Un veicolo acquistato con la Legge 104 può essere rivenduto? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è sorprendente

Si può vendere un’auto acquistata con le agevolazioni della Legge 104? Sì ma solo in un determinato caso, ecco quale.

I disabili che beneficiano della Legge 104 hanno diritto a comprare autoveicoli usufruendo di due importanti agevolazioni fiscali: l’IVA al 4% (invece che al 22%) e la detrazione IRPEF al 19% tramite la Dichiarazione dei Redditi, entro una spesa massima di 18.075,99 euro.

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Si può rivendere un’auto comprata con la Legge 104 (cityzen.it)

In questo modo si permette a chi versa in particolari condizioni sanitarie di risparmiare su tale spesa.

Per coloro che usufruiscono di tali vantaggi, la Finanziaria 2007 ha introdotto il divieto di rivendere il veicolo acquistato prima di due anni. In caso contrario, è necessario versare la differenza tra l’imposta originaria e quella agevolata.

Tale principio è stato previsto per evitare abusi e che l’agevolazione dell’IVA al 4% venga usata solo per trasferire il veicolo a terzi che non ne hanno diritto.

Ma cosa succede se chi ha acquistato il veicolo con i benefici della Legge 104 muore e la vettura viene ereditata? L’erede può rivendere l’auto anche se non sono trascorsi i due anni richiesti dalla normativa senza pagare maggiorazioni?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con la Risoluzione 136/E del 23 aprile 2018. Scopriamo come devono comportarsi gli eredi in questi casi.

Vendere un’auto acquistata con la Legge 104 ed ereditata è legale? Ecco cosa stabilisce la normativa

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in seguito al decesso di un disabile che aveva comprato un’auto con i benefici della Legge 104, gli eredi possono vendere il veicolo anche se non sono trascorso due anni. E non devono pagare la differenza di IVA.

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Gli eredi possono vendere l’auto di un disabile deceduto (cityzen.it)

Il trasferimento in seguito a un lutto, infatti, non rientra nelle ipotesi della Finanziaria del 2007 perché si tratta di un evento involontario.

In questi casi, infatti, l’acquisto non è avvenuto con l’intento elusivo ma semplicemente per soddisfare i bisogni della persona disabile (poi deceduta).

In questo modo vengono tutelati i diritti degli eredi e viene concessa loro la facoltà di disporre della vettura ereditata senza costi aggiuntivi.

In conclusione, sulla base dell’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate, è consentito rivendere un’auto ereditata da un disabile e acquistata con le agevolazioni della Legge 104 perché non si può ritenere che l’operazione sia stata compiuta con fini elusivi, né da parte del soggetto disabile né da parte dei suoi eredi.

Questi ultimi, dunque, possono legittimamente procedere con la vendita senza dover pagare l’integrazione dell’IVA, a condizione che il trasferimento della proprietà del veicolo in oggetto sia dovuto esclusivamente dal decesso del suo possessore.

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