Anche lo stipendio può essere pignorato per saldare i debiti che il lavoratore ha con i creditori. Come si effettua la trattenuta in busta paga?
Il pignoramento può interessare anche lo stipendio e le altre indennità riguardanti il rapporto di lavoro, tra cui quelle che spettano in seguito alla cessazione dell’attività.
Questo significa che la trattenuta riguarda non solo le mensilità ordinarie della busta paga ma anche quelle aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima.
Nel dettaglio, possono essere oggetto di pignoramento le seguenti voci della retribuzione: rimborso spese, trasferta, assegni familiari, buoni pasto, indennità di maternità e indennità di malattia. Ma in che misura va effettuata la trattenuta per soddisfare il diritto dei creditori? Esistono dei limiti di importo al pignoramento? Scopriamo cosa stabilisce la legge.
Per i debiti ordinari e per i debiti derivanti da tributi statali, provinciali o comunali non pagati, può essere pignorata una somma pari a 1/5 della retribuzione. Nel caso di pignoramenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, invece, il limite è di:
Per gli alimenti dovuti per legge, invece, il pignoramento non può essere superiore a 1/3 dello stipendio.
La trattenuta si applica sulla paga netta, a cui si sottraggono le ritenute per i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e le trattenute fiscali dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Facciamo un esempio. Tizio ha ricevuto un pignoramento sullo stipendio per debiti affidati all’Ente di riscossione relativi a tributi comunali non pagati, per un totale di 3.700 euro. In tal caso, la trattenuta ammonta a 1/10 dello stipendio netto.
Se quest’ultimo è pari a 1.834,22 euro, il datore di lavoro provvederà a trattenere una somma ammontante a 183,42 euro. Nell’ipotesi in cui ci siano più pignoramenti, invece, la trattenuta totale non può essere superiore alla metà del netto.
Per gli stipendi accreditati sul conto corrente prima del pignoramento, può essere sottratto solo l’importo che eccede il triplo dell’Assegno sociale (pari, nel 2024, a 534,41 euro).
Ricordiamo, infine, che con il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, è stata modificata la disciplina relativa al pignoramento di crediti verso terzi. È stato inserito un nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile, che prevede che il pignoramento verso terzi è inefficace dopo 10 anni dalla notifica al terzo, a patto che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme oppure si siano verificate determinate circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.
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