In seguito alla visita per l’accertamento dello stato di handicap viene rilasciato un verbale dalla Commissione medica. Vediamo cosa contiene e come si consulta.
Al termine della valutazione delle condizioni di salute del soggetto sottoposto a visita medica, la Commissione è tenuta a emettere un verbale, nel quale viene specificato se l’invalidità è riconosciuta o meno.
![verbale invalidità civile](https://www.cityzen.it/wp-content/uploads/2024/04/ragazzo-con-lente-di-ingrandimento-cityzen.it-10042024-1024x683.jpg)
Ai fini della tutela dei dati personali, i verbali vengono emessi in due formati. Uno che contiene tutte le informazioni relative al paziente (anche i cd. dati sensibili) e un altro nel quale tali dati sono oscurati e sono indicate solo le agevolazioni a cui il disabile ha eventualmente diritto.
Nel dettaglio, nel verbale di invalidità ci sono:
- i dati anagrafici;
- i dati che riguardano la condizione sanitaria accertata;
- i dati relativi alla valutazione della Commissione medica;
- i dati relativi all’eventuale revisione.
Scopriamo quali sono le voci a cui prestare attenzione e quelle più rilevanti ai fini della fruizione dei diritti spettanti.
Verbale di invalidità: come capire quali agevolazioni spettano?
L’elemento più significativo del verbale di invalidità è, senza dubbio, la valutazione medica.
![elementi verbale invalidità civile](https://www.cityzen.it/wp-content/uploads/2024/04/certificato-medico-cityzen.it-10042024-1024x683.jpg)
La Commissione, al termine dell’accertamento delle condizioni di salute del paziente, può indicare le seguenti condizioni:
- “persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge 104/1992)“: vuol dire che è stata riconosciuta una situazione di disabilità ma senza connotazione di gravità;
- “persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992)“: indica che il soggetto è affetto da una minorazione che ha causato la riduzione dell’autonomia personale e per questo necessita di assistenza permanente, continuativa e globale. Tale situazione consente di richiedere permessi lavorativi e congedi retribuiti;
- “persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (art. 21, Legge 104/1992)“: denota uno stato di invalidità molto grave, per il quale si ha diritto a beneficiare della scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili.
Molto importante è anche l’ultima parte del verbale, nella quale sono contenute le informazioni riguardanti l’eventuale revisione dell’invalidità. In tal caso, sono possono essere specificate due voci:
- “esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007“: indica la mancanza di futura revisione. Caratterizza i verbali dei soggetti affetti dalle patologie elencate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, per cui si percepisce l’indennità di accompagnamento o di comunicazione. L’invalido, dunque, non dovrà più sottoporsi a visite future;
- “revisione“: indica se l’invalidità è soggetta o meno a revisione. Nel primo caso, sono specificati il mese e l’anno, mentre nel secondo caso l’invalido potrebbe comunque essere convocato per visite di controllo a campione.