La Legge 104 prevede numerose agevolazioni per i disabili che partecipano ai concorsi pubblici. Scopriamo quali sono.
Anche i soggetti affetti da disabilità che hanno ottenuto il riconoscimento della Legge 104 possono partecipare ai concorsi pubblici. Hanno, inoltre, diritto a diversi benefici nell’espletamento delle prove.
Innanzitutto, i disabili possono richiedere ausilio o sussidio, nel caso in cui abbiano necessità di essere assistiti durante le prove scritte, oppure beneficiare di tempo aggiuntivo. Il Decreto Legge n. 90/2014 prevede inoltre, l’esonero dallo svolgimento della prova preselettiva per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.
A parità di merito, inoltre, vengono applicati dei titoli di preferenza, che consentono ai beneficiari di essere agevolati ai fini dell’assegnazione del posto bandito. Ad esempio, se due o più candidati hanno lo stesso punteggio, quello con i titoli di preferenza avrà una posizione in graduatoria superiore. La preferenza, tuttavia, non va confusa con la riserva. Ma vediamo quali sono gli altri vantaggi per i concorsi pubblici.
I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere lavoratori che rientrano nelle cd. categorie protette. Ai sensi della Legge n. 68/1999, si tratta degli invalidi civili almeno al 46%, degli invalidi del lavoro al meno al 34%, dei ciechi e dei sordi e degli invalidi di guerra e di servizio.
Rientrano, poi, nelle categorie protette: gli orfani e coniugi superstiti dei deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (tra cui gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio e i profughi italiani rimpatriata.
L’art. 3 della Legge 68/99 specifica che l’assunzione delle persone appartenenti alle categorie protette deve avvenire nella seguente misura:
Per poter beneficiare della riserva dei posti, però, gli interessati devono dimostrare di essere iscritti nelle liste di collocamento mirato, introdotte dall’art. 8 della Legge n. 68/1999.
La Legge 104/1992, all’art. 33, infine, stabilisce che le persone affette da disabilità grave hanno il diritto alla scelta, quando possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferite in una sede differente senza consenso. Tale agevolazione vale anche per i caregivers dei disabili gravi.
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