‘INPS rimborsa con gli interessi del TFS – TFR’, arriva una pioggia di soldi per chi ne fa richiesta

Il lavoratore ha diritti che spesso non conosce, infatti in caso di ritardo nell’erogazione del TFR/TFS si possono chiedere gli interessi di mora.

Come sappiamo, il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) è una somma di denaro variabile che viene erogata al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Si matura in base agli accantonamenti e poi vi si applica un tasso fisso e la percentuale prevista per l’aumento del costo della vita.

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L’INPS è tenuto a versare gli interessi di mora in caso di ritardo nell’erogazione del TFR/TFS – Cityzen.it

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è invece in generale rivolto ai dipendenti del settore pubblico. Si tratta dell’indennità erogata al momento della cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, e sono previste diverse forme di questa indennità a seconda del settore di appartenenza.

Forse non tutti sanno, però, che il lavoratore può chiedere all’INPS l’erogazione degli interessi di mora se TFR o TFS non sono stati pagati nelle tempistiche previste.

Chiedi all’INPS gli interessi di mora, è un tuo diritto: ecco quando ti spettano e come fare

Il contribuente ha diritto ad effettuare azioni di rivalsa contro l’INPS o le Amministrazioni che operano in qualità di ente erogatore il TFR o TFS e di ottenere gli interessi di mora.

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Il contribuente ha diritto a ricevere gli interessi dall’INPS – Cityzen.it

Ovviamente, questa azione si deve effettuare prima che scadano i tempi per la prescrizione, anche se per fortuna questi sono molto lunghi, ovvero 10 anni. Quindi chi pensa di aver ricevuto i trattamenti di fine rapporto in ritardo negli ultimi anni può ancora intentare una rivalsa e ottenere il pagamento degli interessi di mora. Amministrazioni ed Enti possono comunque contestare l’erogazione degli interessi.

I lavoratori che hanno diritto a ricevere gli interessi da parte dell’Istituto di previdenza, però, possono procedere con la richiesta di recupero del credito in qualsiasi momento dell’anno, a seconda dell’importo in oggetto, e l’unico limite è che questo deve essere superiore a 12 euro. Più specificatamente, come viene ricordato nel messaggio INPS 3550 del 10-10-2023, “In ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a € 12 (art. 25 della legge 289/2002)”.

A chi desidera ottenere ulteriori informazioni, ricordiamo che è presente un manuale specifico ed è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende” sezione “Contestazione Rivalse TFS/TFR”.

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