L’INPS mette a disposizione dei lavoratori una misura per accedere alla pensione anticipata. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2025.
I lavoratori (pubblici e privati) hanno la possibilità di rimediare a eventuali difformità relative alla loro posizione contributiva, riparando i vuoti contributivi tra un lavoro e l’altro. Di recente, l’INPS ha previsto uno strumento che consente di perseguire tale scopo a condizioni agevolate e a un costo ridotto.
Con la Nota del 22 luglio 2024, l’Istituto di Previdenza ha specificato che si possono riscattare ben 5 anni di contributi, validi sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. È, però, necessario che i periodi oggetti del riscatto siano del tutto scoperti da contribuzione obbligatoria.
I cinque anni da riscattare, inoltre, possono anche essere non continuativi e devono essere successivi al 31 dicembre 1995 ma precedenti al 1° gennaio 2024. Ma chi può accedere a questo vantaggioso strumento e quali sono gli altri requisiti imposti dall’INPS? Scopriamolo.
Attraverso l’istituto della pace contributiva, i lavoratori hanno l’opportunità di riscattare fino a 5 anni di contributi, compresi tra due periodi lavorativi. Si tratta di un enorme beneficio per coloro che hanno lavorato ma che non hanno ottenuto l’accredito dei versamenti obbligatori.
La procedura per richiedere la pace contributiva è abbastanza semplice. Basta accedere al portale telematico dell’INPS, cliccare sulla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e selezionare “Riscatti“. In alternativa, si può richiedere l’assistenza di un Patronato o un intermediario dell’Istituto o telefonare il Contact Center multicanale, al numero verde gratuito 803.164 (da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile).
Se, invece, l’istanza proviene dal datore di lavoro, va presentato il Modulo “AP135”. Attenzione, però, perché la domanda di riscatto contributivo può essere inviata solo entro il 31 dicembre 2025.
Per i lavoratori privati, la richiesta può essere inoltrata anche dal datore di lavoro, tramite la destinazione dei premi di produzione riconosciuti al lavoratore. In tale ipotesi l’onere per il riscatto può essere dedotto dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e i contributi previdenziali e assistenziali accreditati dal datore o dal lavoratore stesso non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente (come ha specificato la Circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate).
Il pagamento dell’onere da riscatto può essere effettuato sia in un’unica soluzione sia a rate, fino a un massimo di 120 quote mensili, ognuna di importo non inferiore a 30 euro (non si applicano interessi).
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