Se si pagano le multe entro 5 giorni si ha diritto a uno sconto. Ma i vantaggi sono superiori per chi usa strumenti di pagamento elettronici.
Chi riceve una multa stradale e paga la somma dovuta entro massimo 5 giorni, può usufruire di una riduzione del 30%.
Se, però, si paga tramite bonifico bancario, il versamento sul conto del Comune potrebbe arrivare in ritardo e, dunque, si rischia di ricevere un avviso di mora e la comunicazione di una sanzione amministrativa. Attenzione, però, perché in tal caso l’interessato ha un importante strumento di tutela.
Per le multe pagate con bonifico o carte di credito, infatti, si applicano regole differenti rispetto a quelle che vengono saldate tramite altre modalità perché è previsto un termine di scadenza più elevato. Vediamo cosa stabilisce la legge.
Ai sensi dell’art. 202 del Codice della Strada, in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma corrispondente al minimo.
Tale cifra, poi, è ridotta del 30% nel caso in cui il versamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica oppure dal giorno della consegna del verbale (se la contestazione è immediata). L’agevolazione, tuttavia, non opera nelle seguenti ipotesi:
Ai fini del computo dei 5 giorni, non viene considerato il giorno iniziale ma quello finale e sono inclusi anche i giorni festivi, ma se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per i trasgressori che decidono di pagare con bonifico o carta di credito, è prevista un’eccezione a tale regola. Non si considera, infatti, il giorno del versamento ma quello in cui la cifra viene realmente accreditata sul conto del destinatario (ad esempio, il Comune). C’è, tuttavia, la tolleranza di 2 giorni; di conseguenza, l’accredito deve avvenire entro 2 giorni dalla data di scadenza (in pratica, non oltre il settimo giorno dalla notifica).
Per accedere a tale agevolazione, gli interessati devono necessariamente adempiere nei 5 giorni, perché gli ulteriori 2 giorni sono riconosciuti soltanto per il concreto passaggio delle somme dall’intermediario finanziario del trasgressore al conto dell’Ente beneficiario.
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