Uno dei dubbi più diffusi riguarda la sorte del TFR in caso di chiusura o vendita dell’azienda. Attenzione alla differenza tra cessione e cessazione del contratto di lavoro.
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma di denaro a cui hanno diritto i lavoratori dipendenti al momento della cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento, dimissioni o pensionamento.
Può, però, capitare che l’azienda cambi nome. Quali sono le conseguenze sul TFR? Il dubbio attanaglia molti lavoratori perché, nella maggior parte dei casi, la variazione coincide con la nascita di una nuova società oppure con la cessione dell’azienda.
Al riguardo, è necessario distinguere i casi in cui il datore di lavoro vende le quote della sua società a un’altra e, dunque, viene inglobata da quest’ultima, da quelli in cui la vecchia società cessa definitivamente e ne nasce una del tutto nuova.
In entrambe le ipotesi il TFR maturato dai dipendenti è salvo, ma bisogna capire chi deve versarlo. Vediamo cosa stabilisce la normativa.
Se il datore di lavoro decide di vendere le proprie quote della società a un altro soggetto, il rapporto lavorativo dei dipendenti non viene interrotto ma continua con la nuova impresa.
Di conseguenza, il TFR continuerà a maturare senza problemi e il nuovo datore di lavoro sarà obbligato a erogarlo agli aventi diritto. I dipendenti, inoltre, non sono tenuti a fare alcunché per rendere effettivo questo passaggio.
Se, invece, la vecchia società cessa, il rapporto di lavoro si interrompe tramite licenziamento, anche nel caso di nascita di una nuova impresa. Il vecchio datore di lavoro, dunque, deve pagare il TFR maturato ai dipendenti, anche se verranno assunti dalla società nascente. Non c’è, infatti, continuità tra i due datori di lavoro e l’eventuale nuovo rapporto decorrerà daccapo.
Ricapitolando, se il rapporto di lavoro prosegue con una nuova azienda, il TFR maturato si sposta presso tale impresa e dovrà essere liquidato da quest’ultima. Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro di interrompe perché l’azienda cessa, il TFR dovrà essere versato da quest’ultima.
Se il datore di lavoro non adempie e non pagata le somme dovute ai dipendenti con l’ultima busta paga, gli interessati possono rivolgersi al giudice e chiedere un decreto ingiuntivo contro l’azienda, per procedere con un pignoramento.
Nell’ipotesi di fallimento dell’azienda, la liquidazione del TFR è affidata all’INPS, attraverso il cd. Fondo di Garanzia. Per accedervi, è necessario inviare richiesta e provare l’esito negativo del pignoramento oppure la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della società.
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